Pensioni 2023: 4 opzioni per uscire dal lavoro con meno di 30 anni di contributi
Andare in pensione con meno di 30 anni di contributi è possibile? La strada standard per l’indennità previdenziale prevede almeno che siano stati versati 35 anni di anzianità contributiva. Tuttavia ci sono alcuni casi, e per alcune categorie di lavoratori, per i quali si può anticipare l’uscita. Vediamo quali sono i requisiti, le soluzioni e come richiedere il trattamento.
Pensione con meno di 30 anni di contributi, quali soluzioni?
Le soluzioni per andare in pensione con meno di 30 anni di contributi, e quindi meno del minimo pervisto dalle legge per le cosiddette pensioni contributive, non sono moltissime ma ci sono. In realtà è bene dire che queste uscite rientrano in casi particolari e privilegiano soprattutto: le donne, chi comunque ha già raggiunto una certa età e gli iscritti a forme previdenziali facoltative che vedremo.
Il beneficio economico ovviamente sarà commisurato al tipo di trattamento che si sceglie, e per qualcuno potrebbe risultare anche penalizzante. Ma va anche detto che chi rientra in queste indennità potrà sfruttare l’importo o erogato mensilmente da INPS anche se non ha raggiunto i minimi previsti.
Pensione di vecchiaia con 20 anni di contributi
Col sistema misto della pensione di vecchiaia quest’ultima, può essere raggiunta già a partire dal minimo di 20 anni di contributi versati. Questo però a patto che il richiedente abbia già compiuto i 67 anni. Se i due requisiti coincidono allora si potrà fare domanda, anche direttamente sul sito INPS, grazie alla nuova procedura digitale, per ottenere il trattamento. I lavoratori contributivi puri invece, se hanno iniziato a lavorare e versare gli oneri prima del 1996, potranno andare in pensione già a partire dal compimento dei 64 anni di età.
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Questo però è subordinato sempre al minimo di 20 anni di versamenti. I limiti economici poi impongono alcune regole di calcolo dell’importo, ovvero in tutti e due i casi il trattamento corrisposto non dovrà essere inferiore a:
- 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale per chi ha già compiuto 67 anni
- 2,8 volte l’importo dell’assegno sociale per chi ha 64 o più anni
Ape Sociale donne
L’ Ape Sociale, genericamente riservata a chi fa lavori o mansioni gravose, è un trattamento non pensionistico, ma un sussidio economico che permette di uscire prima dal lavoro e di avere un importo mensile garantito per coprire il periodo fino al quale non avrà raggiunto i limiti standard per richiedere una tra le altre tipologie di pensione INPS. Normalmente per i dipendenti o autonomi, l’età minima è di 63 anni, e almeno 30 anni di contributi. Ci sono però delle eccezioni che riguardano le lavoratrici donne.
Alcune di loro infatti possono richiedere l’Ape social già con un minimo contributivo di 28 anni di versamenti. Il trattamento però in questo caso è subordinato alla presenza di figli, perchè si avrà uno sconto sul cumulo di 12 mesi per ogni figlio, con un massimo di 2 anni di anticipo. La domanda per questa prestazione può essere fatta entro il 31 marzo di ogni anno, direttamente all’INPS di competenza o tramite CAF.
Fondo pensioni casalinghe
Le persone che hanno svolto attività domestica, sia donne che uomini, se iscritti al fondo speciale per le casalinghe e casalinghi, possono richiedere un’indennità mensile già con 5 o 10 anni di contributi versati. Versando annualmente contributi per libera scelta infatti si ha diritto ad un riconoscimento economico. A partire dal compimento del 57esimo anno di età se l’importo maturato è pari almeno a 1,2 volte l’assegno sociale.
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E a 65 anni di età nel caso i versamenti liberi effettuati non raggiungano un minimo di 503,27 euro. Va ricordato infatti che a partire dai 16 anni e fino all’età massima, chi si iscrive al fondo, può pagare annualmente una quota che farà cumulo nel calcolo finale. I contributi utili per questo tipo di indennità, non possono in alcun modo essere sommati ai fini pensionistici con quelli obbligatori per lavoratori dipendenti o autonomi delle gestioni INPS o Casse previdenziali di settore.
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