Infortunio sul lavoro, occhio alla novità sulla tutela INAIL: come funziona ora e chi paga

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06/06/2023

Infortunio sul lavoro, occhio alla novità sulla tutela INAIL: come funziona ora e chi paga

La nuova circolare dell’INAIL in materia di infortuni sul lavoro chiarisce che il Rappresentante dei lavoratori  per la sicurezza beneficia della tutela assicurativa Ordinaria, al pari di ogni altro lavoratore aziendale. È quanto si legge nella circolare n. 23 del 1° giugno 2023, in cui si specifica inoltre che gli infortuni del RLS rilevano per il calcolo della posizione assicurativa territoriale del datore di lavoro. In questo articolo vedremo nello specifico quali sono i chiarimenti della circolare INAIL che indicano la prassi da seguire, e ci soffermeremo sulla definizione di RLS nonché sulla delimitazione della loro copertura assicurativa in fatto di infortuni sul lavoro.

Infortuni del rappresentante per la sicurezza: chi paga

Nel testo della circolare in commento viene innanzitutto in rilievo la definizione di Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Egli è il soggetto incaricato di rappresentare i lavoratori con riferimento alla salute e alla sicurezza sul luogo di lavoro.

Le figure specifiche alle quali la circolare si riferisce sono, in particolare:

  • I rappresentanti per la sicurezza aziendali, o di unità produttiva;
  • I rappresentanti per la sicurezza territoriali (RLST);
  • I rappresentanti di sito produttivo (RLSPP).

Queste figure vengono indicate dall’INAIL come necessarie per far funzionare il sistema di gestione della prevenzione del rischio nei luoghi di lavoro. Di conseguenza, nell’espletamento dei compiti che sono loro propri i Rappresentanti dei Lavoratori per la sicurezza svolgono una vera e propria attività lavorativa. Per questo motivo, secondo la circolare, gli infortuni che capitano durante questa attività sono coperti dall’assicurazione INAIL ordinaria.


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Obbligo assicurativo del datore e infortuni sul lavoro RLS

Il pagamento del premio assicurativo, dunque, è in capo al datore di lavoro. Nella fattispecie, la tutela assicurativa del lavoratore in veste di RLS riguarda:

  • Malattie professionali;
  • Infortuni.

La tutela è esclusa soltanto qualora l’infortunio avvenga in una situazione estranea al lavoro aziendale. In questo caso, l’evento è ricompreso nel “rischio elettivo” del lavoratore.

Per la definizione di rischio elettivo soccorre la Corte di Cassazione, che con la sentenza n. 17917/2017 ha specificato che il Rischio elettivo è tutto quello che bisogna considerare non attinente o estraneo al lavoro. Esso è un rischio sopportato dal lavoratore nello svolgimento di un’esigenza meramente personale, che risulta indipendente rispetto all’attività lavorativa in sé.
L’attività esclusa dalla tutela assicurativa, dunque, rientra nel rischio che riguarda un’attività non collegabile con quella lavorativa in alcun modo, ovvero che

Esorbiti in modo irrazionale dai limiti di essa.

Tariffe e premi rispetto a eventuali infortuni

La tariffa applicata per assicurare i Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza rientra in quella ordinaria, che vale per tutti i lavoratori dell’azienda. Questa considerazione discende dal fatto che gli RLS sono dei semplici lavoratori, e al pari di ogni altro il loro operato rientra nel rischio assicurato per le lavorazioni ordinarie dell’impresa. Per determinare il premio assicurativo, di conseguenza, l’attività propria di un RLS non va considerata diversamente da quella di ogni altro lavoratore.

In caso di infortunio del Rappresentante, quindi, l’infortunio in sé verrà considerato per calcolare l’oscillazione del tasso medio sull’andamento infortunistico della posizione assicurativa territoriale del datore.

Infortuni sul lavoro esclusi da copertura assicurativa

L’assicurazione del RLS, in ogni caso, non ricopre due fattispecie distinte, che nella circolare INAIL sono peraltro espressamente elencate. I casi ai quali ci si riferisce sono, in particolare:


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  • Infortuni per contagio da Covid 19;
  • Infortuni che accadono lungo il tragitto casa-lavoro, sia all’andata, sia al ritorno.

In questo secondo caso, naturalmente, il rischio sostenuto dal lavoratore riguarda la normale circolazione stradale, rimanendo dunque estraneo al rischio derivante dall’attività lavorativa. Per approfondire ulteriormente i chiarimenti INAIL intervenuti lo scorso 1° giugno, si consiglia di consultare il testo completo della Circolare INAIL n. 23/2023.

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