Gratuito Patrocinio 2023, abbassato il limite di reddito: nuovi requisiti e come funziona
Il patrocinio gratuito presenta da quest’anno un limite di reddito più basso rispetto agli anni passati. Col patrocinio gratuito si può ricevere tutela legale gratis, addebitando la parcella dell’avvocato alle spese dello stato. Non tutti i soggetti che vogliono difendersi oppure agire in giudizio, però, possono ottenere il patrocinio gratuito, anche se rispettano la soglia di reddito massimo.
Vediamo quindi qual è la soglia di reddito entro la quale si può richiedere il patrocinio gratuito, quali sono i reati che non permettono di accedere al gratuito patrocinio e come effettuare la richiesta per ottenere gratuito patrocinio a spese dello stato.
Reddito per avere patrocinio gratuito nel 2023
La soglia di reddito per accedere al patrocinio gratuito a spese dello stato si abbassa per effetto del decreto del ministero della giustizia del 3 febbraio 2023, pubblicato il 21 aprile nella Gazzetta ufficiale. Il limite di reddito viene aggiornato con cadenza biennale, e quest’anno scende a 11.734,93 euro. Tale adeguamento è stato deciso in seguito alla variazione che si è registrata in riferimento al costo della vita registrato dall’ISTAT in riferimento alla rilevazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati IPOF.
Purtroppo quest’anno l’aggiornamento avviene rispetto al costo della vita registrato tra il 2018 e il 2020, non tenendosi conto della forte inflazione che c’è stata durante l’ultimo anno. Di conseguenza si pensa che rimangano esclusi moltissimi potenziali beneficiari perché rispetto al periodo di riferimento, adesso l’inflazione è decisamente cresciuta.
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In particolare, se si tenesse conto dell’aumento dei prezzi al consumo registrato negli ultimi tempi, la soglia di reddito massimo arriverebbe a 12.827,37 euro, con un aumento di ben 1092,44 euro rispetto limite indicato col provvedimento in vigore.
Chi può richiedere l’ammissione al gratuito patrocinio
Perché si possa accedere a patrocinio gratuito è necessario essere cittadini italiani, apolidi oppure stranieri ma soggiornanti sul territorio nazionale in maniera regolare quando è sorto il rapporto, ovvero il fatto che costituisce l’oggetto del processo. Possono accedere al patrocinio gratuito anche gli enti e le associazioni che non perseguono i fini di lucro e non esercitano l’attività economica. Tra questi sono esclusi coloro i quali sono stati condannati in maniera definitiva per i reati di:
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri;
- Produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti o psicotrope;
- Associazione di tipo mafioso.
Gratuito patrocinio: redditi e domanda
Perché si possa essere ammessi al patrocinio gratuito occorre avere dei redditi complessivi rientranti nella soglia suindicata di 11.734,93 euro. Per effettuare il calcolo del reddito bisogna considerare tutti i redditi prodotti dai componenti del nucleo familiare. Inoltre devono essere considerati anche i redditi che sono esenti dall’IRPEF, ossia quelli derivanti dall’assegno di mantenimento e dal reddito di cittadinanza.
Domanda per accedere al patrocinio gratuito
Richiedere il patrocinio gratuito è relativamente semplice. Se si possiedono i predetti requisiti, bisogna presentare un’istanza che in genere si trova sui siti del Consiglio dell’Ordine degli avvocati del proprio tribunale. La domanda può essere anche compilata in carta semplice, purché contenga i seguenti requisiti:
- Dati anagrafici del diretto interessato e di tutti i familiari presenti nello stesso stato di famiglia;
- Richiesta per l’ammissione al patrocinio gratuito con la contestuale indicazione del processo al quale si deve partecipare se è già iniziato;
- Autocertificazione riferita al reddito di ogni singolo familiare nell’anno precedente all’instaurazione del giudizio;
- Volontà di comunicare ogni variazione di reddito nel corso del giudizio. Questa variazione potrebbe infatti far revocare il patrocinio gratuito qualora il reddito superi la soglia indicata in precedenza.
La stessa istanza deve poi essere presentata ad enti diversi, a seconda del giudizio per il quale si deve agire oppure difendersi. In particolare, se si tratta di:
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- Causa penale: bisogna depositare l’istanza alla cancelleria del magistrato al quale è affidato il procedimento;
- Causa civile, amministrativa o tributaria: il modulo può essere depositato alla segreteria del COA (Consiglio dell’Ordine degli avvocati) del proprio foro di competenza.
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