Superbonus 110%, scadenza sconto in fattura o cessione del credito prorogata al 31 marzo

Autore:
24/02/2021

L’Agenzia delle Entrate proroga il superbonus 110% al prossimo 31 marzo. Ci sarà più tempo per la comunicazione della cessione del credito o per lo sconto in fattura. Tutte le informazioni da conoscere e i risvolti operativi.

Superbonus 110%, scadenza sconto in fattura o cessione del credito prorogata al 31 marzo

Superbonus 110%, novità in arrivo dall’Agenzia delle Entrate. L’ente pubblico ha infatti prorogato la scadenza utile per la comunicazione relativa alla cessione del credito oppure allo sconto in fattura. L’aggiornamento si è concretizzato lo scorso 23 febbraio, mentre la nuova data da tenere in considerazione per l’adempimento fiscale passa al prossimo 31 marzo 2021. La scadenza precedente era invece fissata allo scorso 16 marzo.

Di fatto, si tratta di una piccola proroga di circa due settimane, che va a incidere sull’invio della documentazione all’AdE. Resta però pressoché identico il contesto normativo e applicativo di riferimento. Non sono quindi cambiate le regole da seguire per poter fruire dell’agevolazione fiscale, né le modalità di invio della pratica.

Superbonus al 110%: ci sono due settimane in più per la comunicazione all’AdE

Stante la situazione appena descritta i contribuenti hanno accolto con favore la nuova scadenza, anche considerando le difficoltà operative che caratterizzano l’attuale periodo. D’altra parte,  consulenti fiscali, associazioni e operatori di categoria hanno chiesto a gran voce di intervenire sulla data limite da rispettare per completare le comunicazioni.


Leggi anche: Come i conti correnti online stanno cambiando le abitudini di spesa dei consumatori

La nuova data di termine per l’invio delle domande permetterà di avere più tempo. Sia per preparare la documentazione delle spese sostenute dai contribuenti nel corso del 2020, sia per effettuare gli invii all’Agenzia delle Entrate. In questo modo, i richiedenti possono risolvere i problemi riscontrati con le precedenti pratiche.

Proroga scadenza per le comunicazioni del super bonus al 110%: cosa specifica la nuova informativa

All’interno della nuova comunicazione dell’Agenzia delle Entrate (protocollo numero 2021/51374) sul Superbonus si puntualizza la “proroga del termine per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui all’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020”. In particolare, si evidenzia che “il termine di scadenza per l’invio delle comunicazioni delle opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nell’anno 2020, è prorogato al 31 marzo 2021”.

Per quanto concerne invece le motivazioni, si rammenta innanzitutto che “come previsto dal richiamato punto 4.1 del provvedimento dell’8 agosto 2020, la procedura telematica per inviare la comunicazione è stata resa disponibile il 15 ottobre 2020. Pertanto, per le spese sostenute nell’anno 2020, la comunicazione dell’opzione poteva essere inviata dal 15 ottobre 2020 al 16 marzo 2021”.

Rispetto a questa prima scadenza, “gli operatori, i consulenti e le relative associazioni di categoria hanno richiesto la proroga del suddetto termine del 16 marzo 2021, in modo da avere tempo sufficiente per predisporre e trasmettere tutte le comunicazioni relative alle spese sostenute nel 2020, che non è stato possibile inviare progressivamente e dunque nel frattempo si sono accumulate”.


Potrebbe interessarti: Licenziamento durante malattia, è possibile? Cosa succede se si supera il limite

Superbonus al 110% e sconto in fattura: a quanto corrisponde l’ammontare massimo richiedibile

Come già anticipato, il superbonus è richiedibile tramite lo sconto diretto in fattura o la cessione del credito ad altri soggetti. Si pensi, ad esempio, agli istituti di credito o agli altri intermediari finanziari. Il contributo erogato dallo Stato corrisponde all’ammontare della detrazione spettante.

Quest’ultima è calcolata prendendo come riferimento le spese sostenute complessivamente nel periodo di imposta. L’operazione tiene conto dell’importo non corrisposto al fornitore per effetto dello sconto praticato in fattura. In ogni caso, il superbonus non può risultare comunque superiore rispetto al totale complessivo dovuto.

Le foto presenti in questo articolo sono concesse in licenza a Giddy Up srl