Permessi legge 104: rientrano nel conteggio dei 180 giorni dell’anno di prova
Permessi legge 104 nel mondo della scuola: servono nel conteggio dei 180 giorni necessari al superamento dell’anno di prova?
Per il lavoratore con grave disabilità o per quello che assiste familiare con handicap grave in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, sono previsti 3 giorni di permesso mensili dal lavoro retribuiti. Ma cosa accade se quando a dover fruire dei permessi è un neo assunto che deve superare l’anno di prova nel comparto scuola? Vediamo cosa dice la normativa al riguardo.
Permessi e anno di prova
Un nostro lettore ci scrive:
Salve, quest’anno ho avuto il passaggio di ruolo da classe di concorso A030 – ad A-55
Per superare l’anno di prova sono necessari 180 giorni di servizio di cui almeno 120 giorni di attività didattica. L’ammissione al colloquio finale dopo l’anno di prova, quindi, è subordinata allo svolgimento dell’anno di servizio per i giorni sopra indicati.
Nei 180 giorni rientrano tutte le attività legate alla scuola come i giorni in cui le lezioni sono sospese, i giorni di esami e di scrutini e qualsiasi altro giorni impegnato in servizio che il docente è chiamato a compiere.
Tutte le altre assenze dal servizio, comprese ferie, malattia, maternità e anche i giorni di permesso 104, non rientrano nel conteggio dei 180 di servizio svolto.
Deve, quindi, farsi bene i conti per capire quanti giorni di permessi legge 104 può godere senza rischiare di non superare l’anno di prova visto che non rientrano nei 180 giorni richiesti.
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