Legge 104 e residenza temporanea, quante volte si può chiedere?
Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave legge 104 art. 3 comma 3, la residenza temporanea, alla scadenza si può rinnovare?
Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con legge 104 art. 3 comma 3, un requisito richiesto è la residenza con il familiare disabile, in alternativa la residenza temporanea. Un lettore ci ha posto la seguente domanda:
Buongiorno. Riguardo alla possibilità di godere della residenza temporanea per usufruire del congedo biennale per assistenza a disabile, passati 12 mesi che succede? Si può richiedere nuovamente la residenza temporanea o si è costretti a chiedere la residenza effettiva con tutti i problemi che essa comporta? Grazie.
Congedo straordinario con legge 104 e residenza temporanea
L’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea può essere richiesta da (articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223):
- cittadini italiani residenti in altro Comune italiano che dimorino da almeno quattro mesi;
- cittadini extracomunitari residenti all’estero o in altro Comune italiano che dimorino da almeno 4 mesi;
- cittadini dell’Unione europea, residenti all’estero o in altro Comune italiano, che dimorino da almeno 3 mesi.
Quando la permanenza supera i 12 mesi, il cittadino non può essere più considerato temporaneo e deve quindi chiedere l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente.
L’iscrizione temporanea nel registro della popolazione non consente il rilascio di certificati, questi devono infatti essere richiesti al Comune di effettiva residenza.
Può essere però rilasciata un’attestazione in cui si dichiara l’iscrizione in questo registro.
L’iscrizione avviene su domanda dell’interessato o d’ufficio, dopo i necessari accertamenti, come previsto dall’articolo 32 del Decreto del Presidente della Repubblica 30/05/1989, n. 223. Può essere richiesta anche per altri eventuali componenti del proprio nucleo familiare.
Cosa fare alla scadenza della dimora temporanea
Il congedo straordinario può essere richiesto fino a quando la dimora temporanea è in essere. Se viene a mancare il requisito di convivenza, viene a mancare anche il diritto a fruire del congedo straordinario per assistere il familiare con disabilità grave (legge 104 art. 3 comma 3).
L’Inps, prima con la circolare n. 32 del 6/3/2012 e successivamente nella circolare n. 159 del 15/11/2013 specifica che “il requisito della “convivenza” sarà accertato d’ufficio previa indicazione da parte dell’interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l’eventuale dimora temporanea …, ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile.”
Quindi è necessario che la dimora temporanea sia richiesta precedentemente (ovvero “previo”, cioè preliminarmente) alla domanda di congedo straordinario.
Conclusione
Nel caso specifico, alla scadenza dei 12 mesi, deve per forza chiedere la residenza anagrafica, diversamente perderà il beneficio del congedo straordinario legge 151.
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