Esenzione bollo auto con verbale legge 104 art. 3 comma 1
Esenzione bollo auto e dicitura nel verbale legge 104 che da diritto alle agevolazioni fiscali anche con il art. 3 comma 1? Analizziamo la normativa
Esenzione bollo auto con legge 104, un lettore ci pone la seguente domanda: Buongiorno, mi chiamo Marco disabile 100%, con 104 art 3 comma1, con dicitura nel verbale requisiti art 4 dl 9 febbraio 2012 n. 5, art. 381 del dpr 405 /1992, volevo sapere se ho diritto a esenzione bollo auto, non ho la patente macchina intestata mia moglie non fiscalmente a carico. Grazie
Esenzione bollo auto con legge 104 art. 3 comma 1
L’esenzione dal pagamento del bollo auto è destinata ai disabili che si trovano in determinazioni condizioni, ed esattamente: non vedenti e sordi; disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di accompagnamento; disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni; disabili con ridotte o impedite capacità motorie.
Difficilmente l’art. 3 comma 1 permette l’accesso al beneficio. Con il decreto “Semplifica Italia” i verbali devono riportare la dicitura che da diritto alle agevolazioni fiscali (esenzione bollo auto, iscrizione al PRA, acquisto auto con IVA agevolata, detrazione Irpef del 19 per cento sull’acquisto auto).
Nel preciso, i verbali legge 104 devono riportare: “l’esistenza dei requisiti sanitari necessari per la richiesta di rilascio del contrassegno invalidi di cui al comma 2, articolo 381, decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, nonché per le agevolazioni fiscali relative ai veicoli previsti per le persone con disabilità”.
Quindi, lei nel verbale dovrà trovare la dicitura che: L’interessato possiede irequisiti art 4 dl 9 febbraio 2012 n. 5, art. 381. Questo significa che è possibile accedere alle varie agevolazioni, tra cui l’esenzione del bollo auto facendo opportuna richiesta all’Aci di appartenenza.
Diversamente, se il verbale riporta che: L’interessato non possiede i requisiti art 4 dl 9 febbraio 2012 n. 5, art. 381; non si ha diritto alle agevolazioni fiscali.
Esenzione del bollo per il familiare disabile
L’auto può essere intestata sia al disabile che al familiare che lo assiste a condizione che faccia parte del nucleo familiare del richiedente e sia fiscalmente a carico. Questo significa che il disabile per essere fiscalmente a carico, deve avere un reddito non superiore a 2.840,51 euro e avere la stessa residenza del familiare.
Quindi, nel caso esposto non è possibile fare domanda di esenzione.
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