Congedo straordinario per legge 104, anche se il familiare è ricoverato in ospedale?
Congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare legge 104 art. 3 comma 3, cosa succede se il familiare è ricoverato in ospedale?
Il congedo straordinario legge 151 per assistere il familiare con handicap grave con legge 104 art. 3 comma 3, permette di fruire di due anni anche non consecutivi retribuiti coperti da contributi figurativi. Per poter fare domanda una delle condizioni richieste è che il familiare d’assistere non sia ricoverato a tempo pieno presso strutture ospedaliere o simili. La normativa non fa distinzione fra strutture private o pubbliche, l’importante che assicurino un’assistenza sanitaria continuativa.
Congedo straordinario legge 151 e dubbi sulla fruizione
Un lettore ci pone la seguente domanda: sono impiegato Ministero della Giustizia, usufruisco del congedo retribuito l. 151/2001 e l. 104/92 per l’assistenza al padre disabile.
Oggi è stato ricoverato d’urgenza in ospedale ma ugualmente necessita di indispensabile assistenza da parte mia. Dato che temporaneamente non lo assistito più presso la propria residenza, posso ancora usufruire dei benefici della 104/92 e 151/2001? Grazie per quanto potrete dirmi
Sia per i tre giorni di permessi retribuiti (legge 104/92), sia per il congedo straordinario (D.Lgs 151/01), per la fruizione il familiare non deve essere ricoverato a tempo pieno presso strutture che assicurino assistenza sanitaria continua.
Nel caso del congedo straordinario viene sospeso fino a tutto il periodo di ricovero in ospedale del familiare disabile con handicap grave.
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Per i permessi legge 104 ci sono delle eccezioni formulate dall’Inps nella circolare n. 32/2012.
Eccezioni ricovero a tempo pieno permessi legge 104
Ci sono delle eccezioni recepite dall’Inps per il ricovero a tempo pieno per i permessi legge 104:
- nel caso di interruzione del ricovero a tempo pieno e necessità del disabile di recarsi fuori dalla struttura ospitante per effettuare terapie e visite (messaggio n. 14480/2010);
- nel caso di ricovero del familiare in coma vigile o in situazione terminale (circolare n. 155/2010);
- nel caso di familiare ricoverato a tempo pieno e per il quale la struttura ospitante richieda tramite documentazione dei sanitari della struttura il bisogno di assistenza da parte di un familiare o genitore. Questa ipotesi in precedenza era prevista solo per i minori. (circolare n. 155/2010).
A mio avviso lei non rientra nelle eccezioni e quindi fino a che suo padre è ricoverato nell’ospedale non potrà beneficiare dei permessi legge 104 e del congedo straordinario legge 151, tranne che non subentri una delle eccezion sopra riportate.
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