Alunni con legge 104, cambiano le regole per l’insegnate di sostegno, ore e certificato
Dal primo gennaio 2019 cambiano le regole per gli studenti con legge 104/92, diversa presentazione di domanda e ripartizione ore.
L’assegnazione dell’insegnante di sostegno è prevista per gli alunni certificati dalla Legge 104/92 (art. 3 comma 1 o 3).
Le novità sono state introdotte con il D.LGS. n. 66/17, norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli studenti con disabilità. La misura ridefinisce molte delle procedure previste per gli alunni con disabilità, riformando molti aspetti della legge 104.
I decreti sono entrati in vigore lo scorso 31 maggio, anche se i cambiamenti previsti dal decreto n. 66 saranno di fatto introdotti solo a partire dal primo gennaio 2019.
Richiesta da presentare alla scuola
Una volta effettuata l’iscrizione, con la presentazione alla scuola della certificazione rilasciata dalla ASL di competenza a seguito degli appositi accertamenti collegiali previsti dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2006 n. 185 e dalla Legge 104/92, comprensiva della Diagnosi Funzionale (DF), la scuola procede alla richiesta di personale docente.
Ore insegnante di sostegno
Per le ore dell’insegnante di sostegno da assegnare ad un alunno certificato, gli operatori sanitari individuati dalla ASL e dal personale insegnante curricolare e di sostegno della scuola e, ove presente, con la partecipazione dell’insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori, in sede di formulazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI), elaborano proposte relative alla individuazione delle risorse necessarie.
A questo punto, il Dirigente Scolastico inoltra la domanda all’Ufficio Scolastico Regionale (USR) e all’Ufficio Scolastico Provinciale (USP) per l’assegnazione del monte ore alla scuola, che distribuirà tra le classi frequentate da alunni con disabilità, sentito anche il parere del GLHI (Gruppo di Lavoro Handicap di Istituto).
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Il docente di sostegno è assegnato alla classe in contitolarità con i docenti curricolari e non all’alunno.
Domanda di accertamento della disabilità
Dal 1 gennaio 2019, la domanda per l’accertamento della disabilità in età evolutiva di cui alla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, come modificata dal Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66, è presentata all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), che vi dà riscontro non oltre 30 giorni dalla data di presentazione.
Successivamente all’accertamento della condizione di disabilità è redatto un profilo di funzionamento (che ricomprende la diagnosi funzionale e il profilo dinamico-funzionale) secondo i criteri del modello bio-psico-sociale della Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute (ICF) adottata dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), ai fini della formulazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nonché per la predisposizione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Per le ore di sostegno, il Decreto Legislativo del 13 aprile 2017 n. 66 stabilisce che sarà un nuovo organo ad avanzare la richiesta, il Gruppo per l’inclusione territoriale (GIT).
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Fonte: Superabile
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