Visita fiscale e fasce di reperibilità per stati di ansia, si può uscire di casa?
Esonero fasce di reperibilità per visita fiscale per stati di ansia – depressiva, è possibile se il medico scrive sul certificato che bisogna uscire?
In redazione arrivano molte domande sulla visita fiscale a cui il lavoratore è soggetto in malattia e le fasce di reperibilità con gli orari da rispettare. La domanda più comune riguarda il rispettare le fasce di reperibilità nel caso di stati di ansia e depressione. Il dubbio è derivato da una sentenza della Corte di Cassazione che ha esaminato il caso di un lavoratore affetto da stati di ansia. Giudici hanno dichiarato: che se lo specialista prescrive svago e divertimento per curare la patologia del paziente, questi può uscire di casa senza rispettare le fasce di reperibilità. Da questa sentenza tanti i dubbi e le richieste di esonero. Ricordiamo che ogni caso è a sé, e il caso esaminato dalla Corte era molto particolare. Ricordiamo inoltre, che le sentenze non sono legge. L’Inps ha chiarito con un messaggio quali sono i casi di esonero.
Visita fiscale: dubbi sugli stati ansiosi-depressivi
Analizziamo cosa prevede l’Inps analizzando il quesito di un nostro lettore: Lo scrivente chiede chiarimenti sulla visita fiscale per dipendenti pubblici. Nel caso che un dipendente pubblico comunica alla azienda sanitaria che è in malattia per S. ansiosa-depressiva,
tramite certificato del medico curante,
può uscire da casa, e deve comunque rispettare le fasce orarie di visita fiscale?
I chiarimenti dell’Inps sulla visita fiscale
Analizziamo quali sono i casi di esonero dalle fasce di reperibilità per la visita fiscale, differenziano i dipendenti del settore pubblico e del settore privato.
Lavoratori dipendenti del settore privato
Possono ottenere l’esonero delle fasce di reperibilità, se si trovano nelle seguenti condizioni:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
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Lavoratori del settore pubblico
Possono ottenere l’esonero delle fasce di reperibilità, se si trovano nelle seguenti condizioni:
- patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
- causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della “tabella A” allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella “tabella E” dello stesso decreto;
- stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%.
Non sono previsti ulteriori casi di esclusione oltre a quelli elencati.
Conclusione
Quindi, rispondendo al nostro lettore, se non si trova nei casi di esonero sopra elencati, dovrà rispettare le fasce di reperibilità per la visita fiscale. Non esiste nessun esonero per la patologia ansiosa depressiva, tranne nei casi certificati invalidanti uguale o superiore al 67%.
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