Ristrutturazione edilizia e manutenzione, con IVA al 10%, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Autore:
13/07/2018

Chiarimenti dell’Agenzia dele Entrate sul’IVA al 10% per le ristruttrazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, opere di rifacimento e restauro.

Ristrutturazione edilizia e manutenzione, con IVA al 10%, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ristruttrazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, opere di rifacimento e restauro si  può applicare l’IVA al 10%. Arrivano i chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2018, in merito all’Iva agevolata al 10% sui beni significativi.

Iva al 10% sulle ristrutturazione edilizie

agevolazioni 50%Negli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo, si può applicare l’Iva del 10% al valore delle prestazioni di servizi (manodopera), materie prime e semilavorate, oltre che ai beni finiti (non “beni significativi”), anche se sono parti staccate di questi ultimi, ma a patto che abbiano una propria autonomia funzionale.

Materie prime e semilavorati

Ai beni significativi, invece, l’Iva del 10% si può applicare solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e degli altri beni finiti non significativi, che hanno un’autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.

Sostituzione o installazione di un bene

Tuttavia, in caso di sostituzione o installazione di un bene (non significativo) durante un intervento di manutenzione, non è necessaria la valutazione dell’autonomia funzionale della componente staccata rispetto al bene significativo, poiché l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, ma riguarda solo una sua parte staccata e il valore di quest’ultima è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

Ad esempio, in caso di installazione o sostituzione di un bruciatore (parte staccata) su una caldaia (bene significativo), il valore non deve essere sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato. Si applica, pertanto, l’iva al 10% sul bruciatore, così come sulla manodopera e sulle materie prime.


Leggi anche: Licenziamento durante malattia, è possibile? Cosa succede se si supera il limite

Analogamente, in considerazione della autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%.

Leggi anche: Ristrutturazione edilizia senza comunicazione al Comune, tutte le novità 2018

Agevolazioni sulle ristrutturazioni edilizie, tutte le novità 2018 (guida)

Le foto presenti in questo articolo sono concesse in licenza a Giddy Up srl