Ristrutturazione edilizia e manutenzione, con IVA al 10%, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

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13/07/2018

Chiarimenti dell’Agenzia dele Entrate sul’IVA al 10% per le ristruttrazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, opere di rifacimento e restauro.

Ristrutturazione edilizia e manutenzione, con IVA al 10%, arrivano i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Ristruttrazione edilizia, interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, opere di rifacimento e restauro si  può applicare l’IVA al 10%. Arrivano i chiarimento dell’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 15/E/2018, in merito all’Iva agevolata al 10% sui beni significativi.

Iva al 10% sulle ristrutturazione edilizie

agevolazioni 50%Negli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, di ristrutturazione edilizia e di risanamento e restauro conservativo, si può applicare l’Iva del 10% al valore delle prestazioni di servizi (manodopera), materie prime e semilavorate, oltre che ai beni finiti (non “beni significativi”), anche se sono parti staccate di questi ultimi, ma a patto che abbiano una propria autonomia funzionale.

Materie prime e semilavorati

Ai beni significativi, invece, l’Iva del 10% si può applicare solo fino a concorrenza del valore delle prestazioni, delle materie prime e semilavorate e degli altri beni finiti non significativi, che hanno un’autonomia funzionale rispetto ai beni significativi stessi.

Sostituzione o installazione di un bene

Tuttavia, in caso di sostituzione o installazione di un bene (non significativo) durante un intervento di manutenzione, non è necessaria la valutazione dell’autonomia funzionale della componente staccata rispetto al bene significativo, poiché l’intervento non ha ad oggetto l’installazione del bene significativo, ma riguarda solo una sua parte staccata e il valore di quest’ultima è attratto nel valore complessivo della prestazione di servizi.

Ad esempio, in caso di installazione o sostituzione di un bruciatore (parte staccata) su una caldaia (bene significativo), il valore non deve essere sommato a quello della caldaia, indipendentemente dal fatto che abbia una notevole rilevanza rispetto al valore, alla struttura o alla funzionalità del bene significativo in cui viene collocato. Si applica, pertanto, l’iva al 10% sul bruciatore, così come sulla manodopera e sulle materie prime.


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Analogamente, in considerazione della autonomia funzionale rispetto agli infissi, si ritiene che il valore delle zanzariere non assuma rilievo ai fini della determinazione del limite cui applicare l’aliquota IVA del 10%.

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