Pensione anticipata con legge 104 e invalidità al 67%, quali alternative

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21/07/2018

E’ possibile andare in pensione anticipata con il 67% di invalidità e 17 anni di contributi? Ecco cosa prevede la legge

Pensione anticipata con legge 104 e invalidità al 67%, quali alternative

Pensione anticipata con invalidità al 67% con legge 104, una lettrice ci chiede quando potrà andare in pensione e quali alternative ci sono, considerando che ha 17 anni di contributi. Analizziamo costa stabilisce la normativa in questi casi.

Pensione  o assegno invalidità con una percentuale del 67%

Chi si trova nella situazione di aver un’invalidità riconosciuta pari almeno al 67%, non è prevista una pensione anticipata, ma viene erogato un assegno ordinario di  invalidità.

L’assegno ordinario di invalidità, viene riconosciuto dall’Inps se si possiedono almeno 5 anni di contributi, di cui 3 versati nell’ultimo quinquennio. L’assegno di invalidità è calcolato con le stesse regole della pensione, e precisamente:

  • calcolo retributivo sino al 2011 per chi possiede almeno 18 anni di contributi al 31 dicembre 1995;
  • calcolo misto, ossia retributivo sino al 1995, per chi possiede meno di 18 anni alla stessa data e calcolo esclusivamente contributivo per chi non possiede contributi precedenti al 1996.

Inoltre, l’assegno ordinario d’invalidità è cumulabile con i redditi da lavoro, ma ha delle limitazioni. La legge prevede che i titolari di assegno di invalidità, una riduzione se il titolare dell’assegno, continua a lavorare e supera un determinato limite di reddito.  In particolare:

  • se il reddito supera 4 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 25%: in pratica, se il reddito supera 26.385,32 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,41 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 4), l’assegno d’invalidità è ridotto di ¼;
  • se il reddito supera 5 volte il trattamento minimo annuo l’assegno d’invalidità si riduce del 50%: in pratica, se il reddito supera 32.981,65 euro annui (che corrispondono al trattamento mensile, 507,41 euro, moltiplicato per 13 mensilità e per 5), l’assegno d’invalidità viene dimezzato.

Per approfondire, leggi: Assegno invalidità (legge 222 del 12 giugno 1984)

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