Naspi, spetta se ci si dimette per nuovo lavoro a scadenza?
Spetta la Naspi se ci si dimette da un lavoro per accettare un contratto a termine? Alla scadenza del contratto a termine si avrà diritto all’indennità di disoccupazione?
L’indennità di disoccupazione Naspi spetta ai lavoratori che, involontariamente perdono la propria occupazione. Non spetta, quindi, in caso di dimissioni volontarie. Cosa accade, però, se si presentano dimissioni volontarie per iniziare un nuovo lavoro con contratto a tempo determinato? Alla scadenza del contratto si avrà diritto all’indennità di disoccupazione?
Naspi, dimissioni e contratto a termine
Scrive una lettrice per chiedere:
Buongiorno, avrei bisogno di una consulenza relativamente alla Naspi.
L’azienda c/o cui lavoro attualmente (da 28 anni) è in liquidazione dal giorno 8 giugno 2020 e per decreto Covid 19 non può licenziarmi fino al 31.12.2020 (così ha detto il consulente del lavoro che segue il mio datore di lavoro).
Nel frattempo sono riuscita a trovare un lavoro a tempo determinato (per sostituzione maternità) il cui contratto partirebbe dal 24 agosto 2020 al 30 aprile 2021, ma visto che l’attuale datore di lavoro non può licenziarmi mi vedo costretta a rassegnare le dimissioni dal 24 agosto in modo da poter iniziare con il nuovo datore.
Il mio quesito che vi pongo è : alla scadenza del contratto a tempo determinato (30 aprile 2021) posso fare richiesta di Naspi oppure non mi è dovuta perché trattasi di lavoro a tempo determinato? Visto che uno dei requisiti della Naspi è la perdita del lavoro (licenziamento involontario). Ringrazio in anticipo e resto in attesa di un vostro cortese riscontro. Cordiali saluti
I requisiti richiesti per accedere all’indennità di disoccupazione Naspi sono:
• stato di disoccupazione involontario: possono accedere alla Naspi coloro che perdono il lavoro involontariamente (licenziamento, anche collettivo, o termine del contratto a tempo determinato, ma anche dimissioni per giusta causa) mentre chi presenta dimissioni non ha diritto alla misura
• possedere almeno 30 giorni di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti all’evento di disoccupazione
• possedere almeno 13 settimane di contributi accreditati nei 4 anni precedenti all’evento di disoccupazione.
Nel suo caso, quindi, pur dimettendosi per poter intraprendere il nuovo lavoro, quest’ultimo la porterà ad una scadenza del contratto il 30 aprile 2021. La scadenza del contratto a termine, comunque, è una delle cessazioni involontarie che danno diritto alla Naspi la quale sarà, poi calcolata su tutti i contributi che lei ha versato nei 4 anni precedenti la cessazione involontaria del rapporto di lavoro, ricomprendendo, quindi, anche i contributi versati nel suo attuale lavoro.
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Non deve preoccuparsi, quindi, che presentando dimissioni perda il diritto alla Naspi poichè fa fede sempre l’ultimo impiego e nel suo caso quello con il contratto a termine che scadrà il 30 aprile.
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