ISEE Università 2019: nuove regole per il nucleo familiare studente

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03/10/2019

Per il modello ISEE Università sono state introdotte alcune novità,in particolare sul concetto di famiglia anagrafica, autonomia dello studente

ISEE Università 2019: nuove regole per il nucleo familiare studente

Sono state introdotte alcune novità nella compilazione del modello ISEE, in particolare sul concetto di famiglia anagrafica, sul caso dello studente non residente con i genitori e sulla condizione di autonomia dello studente. Con il D.L. 4/2019, che ha istituito il reddito di cittadinanza, il legislatore ha introdotto sostanziali modifiche ad alcune delle regole di composizione del nucleo familiare ai fini ISEE stabilite dal D.P.C.M. 159/2013. Analizziamo la loro applicazione in riferimento alla tipologia di DSU che deve essere presentata dagli studenti che desiderano richiedere prestazioni erogate nell’ambito del diritto allo studio universitario, quindi l’ISEE Università.

ISEE Università: composizione del nucleo ISEE e famiglia anagrafica

In base alla regola generale disposta dall’articolo 3, comma 1, D.P.C.M. 159/2013, il nucleo familiare è costituito dai soggetti componenti la famiglia anagrafica, ovvero l’insieme delle persone che abitano otto lo stesso tetto e hanno la stessa residenza, e sono legate dal matrimonio, di parentela, di convivenza, di adozione, alla data di presentazione della DSU. Lo studente universitario, prima dell’entrata in vigore del D.L. 4/2019, nel caso in cui risiedeva con coinquilini con i quali non aveva vincoli su indicati, poteva chiedere al Comune di residenza la separazione del suo stato di famiglia e da quello delle altre persone con lui residenti per poter compilare l’ISEE da solo.

L’art. 2, comma 5, lett. a-bis) del D.L 4/2019 ha previsto una sostanziale novità: “i componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’ISEE, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, continuano a farne parte ai fini dell’ISEE anche a seguito di variazioni anagrafiche (quindi nel caso in cui risultino in stati di famiglia differenti), qualora continuino a risiedere nella medesima abitazione.”

Dunque, si può dedurre che, anche quando lo studente universitario avesse chiesto la separazione dello stato di famiglia, ciò non ha più nessuna rilevanza ai fini della composizione del suo nucleo familiare ai fini ISEE, poiché il nucleo familiare comprenderà sempre tutte le persone residenti con lo studente stesso.

ISEE Università: studente non residente con i genitori

L’art.3, comma 5, D.P.C.M. 159/2013, ha predisposto che il figlio maggiorenne avente residenza diversa da quella dei genitori e a loro carico ai fini IRPEF, non coniugato e senza figli, rientra sempre nel nucleo familiare dei genitori stessi.

Un’altra importante novità normativa introdotta dal D.L. 4/2019 è riportata nell’art. 2, comma 5, lettera b), secondo il quale il figlio maggiorenne non convivente con i genitori fa parte dello stesso nucleo familiare solo quando è di età inferiore a 26 anni, alla data di presentazione della DSU, è nella condizione di essere a loro carico a fini IRPEF, non è coniugato e non ha figli.

Dunque, in base alle nuove disposizioni, lo studente con residenza diversa da quella dei genitori fa parte del nucleo familiare degli stessi per il solo fatto di essere fiscalmente a loro carico ma solo se ha meno di 26 anni. Dunque, ricapitolando le situazioni che si possono riscontrare sono le seguenti:

  • se i genitori sono coniugati o conviventi, lo studente andrà incluso nel nucleo ISEE dei genitori stessi;
  • se i genitori non sono coniugati e fanno parte di nuclei distinti, dovrà scegliere qual è il nucleo familiare di riferimento e la scelta varrà per tutto il periodo di validità della dichiarazione; per approfondimenti rimandiamo all’articolo: ISEE e nucleo familiare, quando il familiare rientra o meno nella DSU?
  • se lo studente ha 26 o più anni e ha diversa residenza rispetto a quella dei genitori, fa sempre nucleo a sé (e con eventuali altre persone con le quali risiede).

IL caso dello studente autonomo

Nella DSU Universitaria, se lo studente, non residente con i genitori, abbia 26 o più anni oppure sia di età inferiore a 26 anni e non fosse fiscalmente a loro carico, ai fini del calcolo del valore ISEE, si dovrà considerare anche i redditi e patrimoni di questi ultimi, tranne che lo studente sia autonomo.

Uno studente per essere ritenuto autonomo bisogna che si verifichino contemporaneamente i seguenti requisiti:

  • residenza diversa della famiglia di origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione dell’ISEE Università, e in un alloggio non di proprietà di un membro di quest’ultima;
  • presenza di un’adeguata capacità di reddito. Lo studente nei due anni d’imposta precedenti a quello di presentazione della DSU, ha prodotto un reddito pari o superiore a 6.500 € per anno.

nel caso in cui lo studente fosse coniugato concorre alla formazione della soglia di reddito anche i redditi del coniuge dei due anni precedenti a quello di presentazione dell’ISEE, anche se in tale periodo lo studente non era ancora coniugato.

Bisogna aver ben distinti il concetto di carico fiscale e quello di autonomia, che a volte vengono confusi generando criticità nella corretta definizione del nucleo familiare dello studente stesso.

Quindi per poter determinare il nucleo familiare ai fini ISEE per lo studente con età inferiore ai 26 anni che ha residenza diversa da quella dei genitori, si deve considerare solamente se sia o meno a loro carico ai IRPEF.

Il concetto di autonomia deve essere considerato solo dopo aver determinato il nucleo. Quindi nel caso in cui questo sia composto dallo studente senza i suoi genitori, in questo caso si deve verificare se i requisiti per essere definito autonomo, sono rispettati e in base a ciò, ai fini del calcolo dell’ISEE, considerare o meno i redditi e i patrimoni dei genitori.

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