Conto corrente: quando la banca lo chiude senza avviso?

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21/02/2020

L’istituto di credito può avviare la procedura di chiusura del conto corrente senza avviso. La mancata movimentazione del conto si traduce in chiusura dello stesso? In quali casi la banca chiude il conto del correntista? Chi tutela il cliente?

Conto corrente: quando la banca lo chiude senza avviso?

Conto corrente, non movimentato fermo, il cui saldo seppur minimo è passato nel corso degli anni da attivo a passivo per effetto delle spese ordinarie (imposta di bollo, spese di tenuta conto ecc).

È possibile che la banca chiudi un conto senza avviso? Quando si parla di conto correnti si tende per lo più a generalizzare, e la questione da semplice diventa sempre più complessa. Tipo un enorme gomitolo di lana che tiri di qua, molli di là, e niente si finisce sempre per annodare il tutto. Chiudiamo questa piccola parentesi per addentraci nella domanda di un lettore che teme la chiusura improvvisa del conto.

Innanzitutto, è necessario rammentare che rientra nella piena facoltà del cliente chiudere ogni rapporto con l’istituto di credito in qualsiasi momento o periodo, indipendentemente dal valore del saldo (negativo o positivo). Com’è normale che il correntista si appresti a saldare ogni debito contratto con la banca.

Quando l’istituto di credito chiude un conto corrente non movimentato?

Ai sensi del decreto del presidente della Repubblica n. 116/2007,  i conti che non subiscono alcuna movimentazione (deposito o prelievo) da più di 10 anni, aventi un saldo pari o maggiore di 100 euro, vengono classificati come conti dormienti;

A questo punto l’istituto di credito avvia la procedura di chiusura del conto corrente per evitare l’aggravio di ulteriori spese che farebbero lievitare il debito del cliente. La banca trasmette un preavviso di chiusura conto al correntista, e le eventuali somme presenti nel conto confluiscono in un fondo.


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L’Associazione bancaria italiana ha proceduto a indicare delle condizioni in cui, la banca non può applicare gli interessi e ulteriori spese, come:

  • nel caso in cui il valore del saldo sia pari o minore di 258,23 euro;
  • se non vi è la presenza di movimentazione (deposito o prelievo) da più di un anno.

Conto corrente: cosa prevede la normativa in materia?

Esistono delle condizioni specifiche che permettono all’istituto di credito la chiusa unilateralmente del conto corrente. Infatti, l’articolo 1845 del codice civile riconosce nella fattispecie due forme di contratti di conto corrente, quali

  • conto corrente avente una data prestabilita di scadenza (non usuali). In questo caso la banca ha il vincolo di rispettare la data fissata nel contratto, salvo eccezioni, ossia può avviare la chiusura del conto prima della data stabilita per giusta causa. Gli effetti sono immediati, il correntista non potrà più accedere al conto, tuttavia la banca rilascia 15 giorni di tempo per riconsegnare i soldi disponibili sul conto;
  • conto corrente a tempo indeterminato (i contratti più comuni). In questo caso entrambe le parti possono recedere dal contratto con un preavviso di soli 15 giorni.

Conto corrente: quali sono le cause che portano la risoluzione del contratto?

Nell’apertura del conto corrente il cliente stipula un contatto con la banca, nei vincoli di carattere generali è prevista la presenza di alcune clausole che portano alla risoluzione del contratto unilaterale, come ad esempio:

  • se il correntista emette assegni a vuoto;
  • nel caso in cui i debiti del correntista superano la soglia fissata nel contratto, oppure, per mancata copertura delle somme devolute a titolo di fido;
  • nel caso di fallimento;
  • nei casi di reati e in presenza indagini in corso dalla magistratura.

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