Addizionali comunali e regionali, chiariamo queste ‘oscure’ trattenute
E’ giusto che il datore di lavoro trattenga addizionali comunali e regionali per un dipendente in aspettativa non retribuita dalla busta paga del rimborso credito 730?
Capire come vengono pagate e trattenute in busta paga le addizionali regionali e comunali è una difficoltà comune a quasi tutti i lavoratori. Questo perchè il meccanismo è abbastanza complesso e di non facile comprensione. Cerchiamo di capire come funziona.
Addizionali comunali e regionali e trattenute
Da gennaio a novembre i lavoratori si vedono trattenere dallo stipendio le addizionali regionali dell’anno precedente e saldo del 70% della addizionali comunali dell’anno precedente (dal mese di marzo, poi, viene addebitato anche il 30% dell’acconto delle addizionali comunali dell’anno in corso).
In ogni caso, anche se le addizionali vengono addebitate sulla busta paga per 11 mesi in sede di dichiarazione dei redditi ci sarà un ricalcolo a conguaglio.
Il calcolo delle addizionali comunali e regionali scatta ogni volta che il contribuente versa IRPEF.
Un lettore ci scrive per chiedere:
Come da oggetto, volevo chiedere se è corretto che mi siano state trattenute addizionali comunali e regionali per l’anno 2019, e comunali
per il mese di agosto 2020, dall’importo a credito del rimborso irpef 730.
La busta paga è stata fatta appositamente per il rimborso, essendo io in aspettativa senza assegni dal 21 giugno 2020. Vi ringrazio per l’attenzione.
Il dipendente che richiede un periodo di aspettativa non retribuito congela il suo posto di lavoro ma non ha diritto al pagamento della retribuzione. Durante il periodo di aspettativa, in ogni caso il datore di lavoro è tenuto a consegnare al dipendente la sua busta paga dove lo stipendio netto sarà pari a zero.
Nella busta paga non sono previste tasse e contributi da pagare.
Per quel che riguarda le addizionali, però, è da tenere presente che anche se vengono trattenute dallo stipendio mensilmente in modo rateizzato, devono essere saldate entro dicembre dell’anno di riferimento
In caso d’incapienza delle retribuzioni, anche per effetto di periodi di aspettativa non retribuita, il sostituto deve prelevare l’importo non ancora trattenuto dalle retribuzioni immediatamente successive, operando, in sostanza, una riduzione del numero delle rate. Entro il mese di dicembre, il sostituto deve, comunque, versare all’Erario l’importo delle addizionali Irpef, determinato all’atto delle operazioni di conguaglio di fine anno, anche se tale importo non sia stato integralmente trattenuto per incapienza delle retribuzioni.
Di fatto, quindi, il suo datore di lavoro, non avendo possibilità di trattenere le addizionali comunali e regionali nella sue buste paga con retribuzione zero, ha operato la trattenuta di quanto da lei dovuto dalla busta paga con il rimborso del credito del 730.
Per approfondire invitiamo a leggere: Addizionali comunali non trattenute in busta paga, le paga il lavoratore?
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