Congedo straordinario 24 mesi: può fruirne la nonna invece della mamma?
Congedo straordinario retribuito di 2 anni, ne può fruire la nonna invece che la mamma? Vediamo cosa dice la legge al riguardo.
Il congedo straordinario retribuito permette di assentarsi dal lavoro per un massimo di 2 anni per assistere un familiare disabile con gravità in base alla legge 104, articolo 3, comma 3. Il congedo è strettamente vincolato ad una lista di priorità familiare non scalabile se non per mancanza, decesso o patologia invalidante dell’avente diritto.
Congedo straordinario: può fruirne la nonna?
Una nostra lettrice ci chiede:
Salve,
Sono una collaboratrice scolastica a tempo determinato, ho presentato domanda 24 mesi e il mio patronato mi ha detto che sarà difficile che io possa ancora usufruire della legge 104 di mio nipotino. Premesso che insieme a mia figlia che ne è la madre sono sempre stati nel mio stato di famiglia, che il papà ha dato solo il cognome e null’altro, e che mia figlia ha una malattia rara che rientra nel gruppo malattie dismetaboliche, e gravi problemi alla colonna vertebrale, ho diritto ad usufruire della legge 104 essendo io l’unico membro che lavora… Grazie
Come abbiamo scritto in apertura l’ordine di priorità familiare è vincolante, non cedibile e non scalabile se non per decesso, mancanza o patologia invalidante dell’avente diritto.
Questo significa che se esiste un avente diritto al congedo straordinario, lui e solo lui può fruire del beneficio, indipendentemente dal fatto che lavori o meno, che ne possa trarre un vantaggio economico o meno.
La priorità familiare assegna il diritto a fruire del congedo, nell’ordine a:
• il coniuge convivente
• In mancanza di un coniuge convivente il diritto spetta al padre o la madre anche non convivente
• in mancanza di coniuge convivente o genitori non conviventi il diritto spetta a uno dei figli conviventi della persona
• in mancanza di coniuge convivente, genitori anche non conviventi, figli conviventi, il diritto spetta a uno dei fratelli o sorelle conviventi della persona disabile
• in mancanza di coniuge convivente, genitori anche non conviventi, figli conviventi, fratelli o sorelle conviventi il diritto spetta ad un parente/affine entro il terzo grado convivente della persona disabile
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•In mancanza di tutti gli altri familiari conviventi con il disabile il diritto spetta ad un figlio non convivente a patto che richieda convivenza con il genitore disabile anche dopo avere presentato domanda di congedo straordinario.
Nel caso di suo nipote, quindi, avendo la mamma e il papà, anche se la mamma non lavora e il papà non è convivente, il diritto a fruire del congedo straordinario retribuito spetta ai genitori che non possono cedere o rifiutare tale diritto. Quindi lei, pur potendo fruire dei permessi legge 104, non può assolutamente fruire del congedo retribuito di 2 anni. Le sarebbe spettato, invece, se suo nipote fosse stato orfano sia di padre che di madre o nel caso che entrambi i genitori fossero mancanti o entrambi affetti da patologia invalidante.
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