Pensione anticipata e incentivo all’esodo con assegno ordinario di invalidità
Incentivo all’esodo, come pensione anticipato, non concesso a chi percepisce assegno ordinario di invalidità.
Per i titolari di assegno ordinario di invalidità non è possibile accedere all’incentivo all’esodo per pensione anticipata così come non è possibile l’accesso alla pensione anticipata stessa. Cerchiamo di capire come funziona la cosa e se è possibile rinunciare all’assegno ordinario di invalidità per accedere al pensionamento.
Incentivo all’esodo e assegno ordinario di invalidità
Una nostra lettrice ci scrive:
Buonasera dottoressa Del Pidio, premetto che ho già posto questa domanda su “Investire oggi” su Facebook, sono una dipendente del comparto bancario, la mia azienda ha stabilito un piano di incentivazione all’esodo attraverso l’utilizzo del fondo di solidarietà “sezione straordinaria” che mi permetterebbe di usufruire della pensione anticipata.
Con decorrenza luglio 2019 l’INPS mi ha riconosciuto l’assegno ordinario di invalidità per un periodo di tre anni.
Gradirei avere la conferma se nella mia posizione posso aderire al piano di incentivazione, ed in caso negativo come posso fare per rinunciare all’assegno e aderire al piano, considerato che sono invalida all’80%.
Grazie
Purtroppo per i titolari di assegno ordinario di invalidità non è possibile fruire della pensione anticipata. La domanda di isopensione presentata dai lavoratori che entro 7 anni (o 4 anni) raggiungeranno la pensione anticipata, quindi, non viene proprio accolta dall’INPS poichè i titolari di AOI non possono accedere alla pensione anticipata. Nel suo caso, quindi, la domanda non può essere presentata e se presentata non sarà accolta.
Nella circolare Inps numero 289 del 24 dicembre 1991, tra l’altro si chiarisce che La legge n. 222/1984 ha previsto, con il comma 10 dell’a rt.1, la trasformazione dell’assegno di invalidità in pensione di vecchiaia e non anche in pensione di anzianità e che l’assegno di invalidità può cessare solo alla scadenza del trienni di godimento. Non sono previste altre cause per interromperne il godimento.Una volta riconosciuto, quindi, l’assegno ordinario di invalidità non può essere rinunciato a scelta del beneficiario.
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Non potendo, quindi, lei rinunciare all’assegno di invalidità o attende che scada il triennio di validità senza rinnovare la domanda per accedere allo scivolo proposto dalla sua azienda, o continua a fruire dell’AOI e attende di accedere alla pensione di vecchiaia, quando l’assegno sarà trasformato, appunto, in trattamento di vecchiaia.
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