Finito il congedo straordinario è possibile avere congedo per gravi motivi familiari?
Dopo il congedo straordinario retribuito si può richiedere il congedo per gravi motivi familiari. Ecco di cosa si tratta.
Il congedo straordinario retribuito permette ai lavoratori dipendenti, in base alla legge 151 del 2001, di prendersi cura di un familiare con grave disabilità in base alla legge 104, articolo 3, comma 3, assentandosi dal lavoro per un massimo di 2 anni, mantenendo il posto di lavoro e la mansione svolta e percependo un’indennità pari all’ultima retribuzione base. Non sempre, però, in 2 anni la situazione può essere risolta.
Cosa accade dopo il congedo straordinario?
Un nostro lettore ci scrive:
Salve, ho fatto congedo straordinario 2 anni di mio figlio disabile con stipendio pagato riesci continuare ancora 1 anno anche senza pagato perché mio figlio grave
Alla conclusione del congedo straordinario retribuito il lavoratore dipendente è costretto a riprendere il lavoro? Premettendo che anche dopo la conclusione del congedo straordinario è possibile continuare a fruire dei permessi legge mensili legati alla legge 104, è bene precisare che esiste anche un altro tipo di congedo di cui si può fruire.
Si tratta del congedo per gevi motivi familiari, che spetta a lavoratori dipendenti che devono assentarsi dal lavoro per gravi motivi di salute propria o dei propri familiari. Si tratta di un congedo non retribuito regolamentato dal decreto ministeriale numero 278 del 21 luglio 2000.
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La possibilità di richiesta di astenzione dal lavoro può riguarda motivi personali ma anche del coniuge, del convivente o di parenti o affini entro il terzo grado con disabilità. Anche per il congedo per gravi motivi familiari è possibile richiedere un massimo di 2 anni di astensione dal lavoro e può essere richiesto in maniera frazionata o continuativa.
Per la cura e l’assistenza di un figlio con handicap grave, quindi, al termine del congedo straordinario retribuito, può richiedere per un massimo di 2 anni il congedo per gravi motivi familiari per il quale si deve presentare apposita domanda al proprio datore di lavoro specificando i motivi per i quali lo si richiede. Tale domanda deve essere firmata dal datore di lavoro e l’accettazione o negazione del congedo deve avvenire da parte del datore entro 10 giorni dalla domanda per iscritti.
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