Liquidazione TFR: quando spetta all’ex coniuge nella separazione o nel divorzio?

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16/01/2020

Quando l’ex coniuge è obbligato a versare la quota di liquidazione TFR all’altro, solo con il divorzio? Con la separazione cosa accade si perdono i soldi, oppure no?

Liquidazione TFR: quando spetta all’ex coniuge nella separazione o nel divorzio?

La quota di liquidazione TFR spetta alla ex coniuge per legge in caso di divorzio. La disposizione prevista dalla normativa impone la suddivisione tra gli ex coniugi della quota di liquidazione spettante per la fine del rapporto di lavoro. Si tratta della spartizione di una quota che contribuisce a formare il reddito, nonché incrementa il patrimonio familiare.  Il TFR, rappresenta una scorta relativa a parte della retribuzione che il lavoratore percepisce con la fine del rapporto di lavoro, oppure, in vista del pensionamento. In sostanza, la quota partecipa alla costruzione del reddito e non solo, diventa parte attiva del patrimonio, che concorre alla formazione del conteggio dell’assegno di mantenimento.

Liquidazione TFR: la quota spetta dopo la sentenza di divorzio?

Nel caso in cui i coniugi hanno ottenuto il divorzio con sentenza, il diritto alla quota accantonata del TFR non si perde, a meno che l’ex coniuge non ha contratto un nuovo matrimonio, e risulti beneficiario dell’assegno di mantenimento. Quindi, l’ex coniuge potrà richiedere il 40% dell’ammontare della liquidazione, corrispondente al periodo in cui la coppia viveva un contesto stabile. Ossia, l’indennità totale viene calcolato sull’intera durata del matrimonio.

Liquidazione TFR: la quota spetta con la separazione?

La Cassazione in merito alla suddivisione della quota di liquidazione TFR in sede di separazione è chiara. Infatti, in più sentenze ha chiarito che ritiene che l’ex coniuge acquisisce il diritto all’indennità di TFR solo in presenza di divorzio. Questo vuol dire che nel caso in cui l’ex riceva la liquidazione durante la fase di separazione, e versa già l’assegno di mantenimento non è tenuto a corrispondere alla ex anche la quota di liquidazione del 40%.  Ma, in questo contesto il giudice dovrà considerare nel conteggio dell’assegno di mantenimento anche quella che potrebbe essere la liquidazione patrimoniale dell’ex.


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La base di calcolo del TFR che spetta all’ex

L’ex coniuge potrà richiedere il 40% della liquidazione del trattamento di fine rapporto maturato, ma solo relativamente per la parte della durata del periodo del matrimonio. Pertanto, nel caso in cui il TFR viene percepito dal coniuge nella fase del matrimonio, e la coppia si trova in regime di comunione dei beni, la liquidazione confluisce nel patrimonio familiare. Di conseguenza, in caso di divorzio l’ex coniuge percepirà il 40% della quota calcolato sugli anni di matrimonio effettivi. Mentre, se la coppia nel matrimonio era in regime di separazione dei beni, la questione cambia e non di poco. Infatti, in questo caso l’intera liquidazione TFR non dovrà essere suddivisa, ma spetterà al legittimo titolare.

 

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