Fattura elettronica a cavallo dell’anno, regolarizzazione e limiti

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09/01/2020

Fattura elettronica a cavallo dell’anno, ci sono dei limiti sulla detrazione dell’IVA se non pervenute entro determinati termini, analizziamo la normativa.

Fattura elettronica a cavallo dell’anno, regolarizzazione e limiti

Fattura elettronica a cavallo d’anno, come procedere? I contribuenti dovranno fare i conti con l’art. 1 del Dpr 100/1998 che prevede la nuova formulazione delle fatture a cavallo dell’anno, vietando di detrarre l’Iva degli acquisti effettuati nell’ultimo trimestre o mese dell’anno, se la fattura è ricevuta nell’anno successivo, ricordiamo che la fattura è recapitata dallo Sdi.

Fattura elettronica a cavallo dell’anno: chiarimenti

Il divieto di detrarre l’Iva della fattura nel mese o trimestre in cui l’operazione si intende effettuata, è specifica esclusivamente per le operazioni eseguite “a cavallo dell’anno”, invece è consentito per le altre liquidazione nel corso dell’anno.

Fattura elettronica: art. 1 dle Dpr 100/1998

Come specificato dall’ art. 1 del Dpr 100/1998, precisa che: “Entro il giorno 16 di ciascun mese, il contribuente determina la differenza tra l’ammontare complessivo dell’imposta sul valore aggiunto esigibile nel mese precedente, risultante dalle annotazioni eseguite o da eseguire nei registri relativi alle fatture emesse o ai corrispettivi delle operazioni imponibili, e quello dell’imposta, risultante dalle annotazioni eseguite, nei registri relativi ai beni ed ai servizi acquistati, sulla base dei documenti di acquisto di cui è in possesso e per i quali il diritto alla detrazione viene esercitato nello stesso mese ai sensi dell’articolo 19 del Dpr. n. 633/1972. Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente può essere esercitato il diritto alla detrazione dell’imposta relativa ai documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, fatta eccezione per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Non ci sono diverse interpretazioni in materia e con questa definizione si crea una diversa modalità di liquidazione dell’Iva tra operazioni in corso d’anno e quelle a cavallo dell’anno.

La detrazione dell’Iva è ammissibile nel caso di fatture con operazioni effettuate a dicembre e ricevute nei primi quindici giorni di gennaio.

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