TFS dipendenti pubblici: per il pagamento bisogna presentare domanda?

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17/10/2019

Liquidazione della Buonuscita o TFS per i dipendenti pubblici, bisogna fare domanda o l’Inps convocherà gli interessati? Analizziamo la normativa

TFS dipendenti pubblici: per il pagamento bisogna presentare domanda?

Un lettore che ci segue su WhatsApp ci pone una domanda sul TFS, ed esattamente: Buongiorno, sono andato in pensione a settembre, con quota 100, per acquisire il Tfs devo richiedere qualche documento alla mia amministrazione o sarà l’INPS a contattarmi?

TFS dipendenti pubblici

Il trattamento di fine servizio (TFS)  chiamato anche “buonuscita” è corrisposta d’ufficio, pertanto il lavoratore non deve fare alcuna domanda per ottenere la prestazione.

Le somme spettanti saranno accreditate sui conti correnti o su altri strumenti di pagamento elettronici dotati di IBAN (carta di debito o di credito prepagata) fornite dal lavoratore, così come previsto dal codice dell’amministrazione digitale.

Liquidazione TFS

La liquidazione del Tfs dei dipendenti pubblici avviene in tempi diversi in base alla motivazione che ha portato alla cessazione dell’attività lavorativa e nello specifico:

  • non prima di 105 giorni se l’attività lavorativa è cessata a causa di inabilità o decesso del dipendente
  • non prima di 12 mesi se il rapporto di lavoro è cessato per raggiunti limiti di età o per accedere alla pensione di vecchiaia
  • non prima di 24 in tutti gli altri casi (dimissioni, accesso alla pensione anticipata ecc…)

A queste tempistiche bisogna aggiungere 90 giorni che impiega l’INPS per la gestione della pratica e l’erogazione delle somme dovute.

Per chi è uscito dal lavoro, anticipando il pensionamento il TFS ha tempi più lunghi. Il decreto n.4/2019 che prevede la pensione Quota 100, stabilisce che il pagamento della prima rata del TFR o TFS sarà erogata al raggiungimento dell’età pensionabile. Per chiarimenti, consigliamo di leggere: TFR o TFS, tempi più lunghi per chi è andato in pensione con Quota 100

prescrizione del diritto

Il diritto al trattamento di fine servizio o a eventuali riliquidazioni e aggiornamenti nel tempo si prescrive sia per gli iscritti sia per i loro superstiti, dopo cinque anni dal momento in cui è sorto.

Si può interrompere la prescrizione con un atto rivolto alla sede competente per territorio che dimostri l’intenzione di avvalersi del diritto.

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