Assegno di invalidità: cosa accade in caso di dimissioni?
Cosa accade all’assegno ordinario di invalidità nel momento che il dipendente decide di rassegnare le proprie dimissioni?
Per gli invalidi con riduzione della capacità lavorativa minore di un terzo vi è la possibilità di percepire l’assegno ordinario di invalidità pur continuando la propria attività lavorativa. L’importo dell’assegno, calcolato sui contributi effettivamente versati, si riduce all’aumentare del reddito da lavoro. Ma vediamo cosa accade se il dipendente decide di rassegnare le proprie dimissioni.
Assegno ordinario invalidità e dimissioni
Un nostro lettore ci chiede:
Buongiorno , vi seguo assiduamente e vi ringrazio per le preziose notizie della newsletter la mia domanda è questa :
Attualmente ho 55 anni di età, 34 anni di contributi + 1 anno di militare ; dal dic. 2005 invalido 80% e L.104/92 art. 3 comma 3 percepisco un assegno di invalidità (decurtato per la parte di incomulabilita’) .
Se nel prossimo anno decido di dimettermi continuerei a percepire la pensione di invalidità fino al raggiungimento dei 60 anni quando mi sarà trasformata in pensione di vecchiaia?
Ringraziandovi anticipatamente vi invio i miei cordiali saluti.
L’assegno ordinario di invalidità è una pensione a tutti gli effetti poichè calcolato sugli effettivi contributi versati dal richiedente. La misura permette la continuazione dell’attività lavorativa ma non si interrompe in caso di licenziamento o dimissioni.
Nel suo caso, quindi, se intende rassegnare le sue dimissioni il prossimo anno per attendere l’accesso alla pensione di vecchiaia anticipata (per gli uomini il diritto scatta al compimento dei 61 anni ma per la decorrenza del trattamento pensionistico dovrà attendere, dai 61 anni, una finestra di 12 mesi) continuerà a percepire l’assegno ordinario di invalidità che, all’accesso, sarà trasformato in pensione di vecchiaia. Ovviamente dopo le dimissioni il suo assegno ordinario di invalidità le sarà corrisposto per intero, senza la decurtazione che le viene applicata attualmente per l’incumulabilità.
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