Congedo biennale retribuito e non, con legge 104 per il familiare all’estero
Congedo biennale retribuito e non, se il familiare è residente all’Estero è possibile fare domanda? Analizziamo cosa prevede la normativa vigente.
Congedo straordinario legge 151 di due anni retribuito e coperto da contribuzione figurativa per assistere il familiare con handicap grave ai sensi della legge 104 art. 3 comma 3 e congedo biennale non retribuito per grami motivi: un lettore ci pone la seguente domanda: Un dipendente coniugato ha la moglie con gravissima invalidità certificata, residente in svizzera perché bisognosa di cure. Il marito chiede di assentarsi dal lavoro con il congedo biennale, per assistere la moglie. Essendo attualmente la residenza della moglie all’estero, e una certificazione per ora di L104 di un ente sanitario non italiano. Come datore di lavoro come mi devo comportare? Grazie.
Esaminiamo le due misure rispondendo al quesito richiesto.
Legge 104: l’handicap grave deve essere certificato
La normativa chiarisce che per ottenere i benefici disabili con legge 104, è necessario che venga riconosciuto lo stato di invalidità. Per poter accertare lo stato di handicap del richiedente, viene richiesta la residenza, questo vale anche per l’invalidità civile. Infatti, la persona affetta da disabilità che chiede l’accertamento, deve essere residente e il possesso di un valido codice fiscale e dell’iscrizione al SSN e aver scelto un medico di fiducia.
I benefici non spettano se l’invalidità non viene certificata e nel caso specifico il familiare d’assistere deve essere in possesso dell’handicap grave ai sensi dell’art. 3 comma 3.
Congedo biennale retribuito con legge 104 per il familiare: la convivenza non basta
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Congedo straordinario legge 151: se il familiare è all’estero
Il congedo biennale straordinario legge 151 ha come requisito fondamentale la convivenza con il familiare con handicap grave. Tale convivenza si ritiene soddisfatta con la coabitazione (stesso Comune, stesso stabile, diverso appartamento) oppure con la dimora temporanea valida solo per un anno e non rinnovabile.
Il lavoratore dovrà presentare domanda all’Inps telematicamente allegando tutta la documentazione richiesta. La domanda dovrà essere inoltrata in duplice copia. L’ente provvederà ad assegnare un numero di protocollo alla domanda e una copia con il protocollo verrà consegnata al datore di lavoro. L’Inps, dopo aver verificato la documentazione presentata a i requisiti richiesti, invierà al lavoratore e al datore di lavoro il provvedimento di diniego o di accoglimento.
Congedo biennale per gravi motivi
Oltre al congedo straordinario legge 151 di due anni retribuito, esiste anche il congedo biennale per gravi motivi non retribuito. Possono far richiesta del congedo di due anni anche frazionati, sia i lavoratori del settore pubblico che privato, in circostanza di grave motivo personale o per i loro familiari. Il congedo di due anni non è retribuito e non è coperto da nessun tipo di contribuzione nel periodo di assenza dal lavoro. In tale periodo viene conservato il posto di lavoro e le sue mansioni.
Il Decreto Ministeriale n. 278/2000, specifica che per gravi motivi deve intendersi:
- quando subentrano necessità dovute dal decesso di un familiare;
- assistenza e cura al familiare con disabilità grave;
- quando il lavoratore si trova in situazioni di grave disagio personale, viene esclusa la malattia.
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Sono incluse anche le patologie gravi per i familiari a cui bisogna prestare assistenza, ed esattamente:
1) patologie acute o croniche che determinano temporanea o permanente riduzione o perdita dell’autonomia personale, ivi incluse le affezioni croniche di natura congenita, reumatica, neoplastica, infettiva, dismetabolica, post-traumatica, neurologica, neuromuscolare, psichiatrica, derivanti da dipendenze, a carattere evolutivo o soggette a riacutizzazioni periodiche;
2) patologie acute o croniche che richiedono assistenza continuativa o frequenti monitoraggi clinici, ematochimici e strumentali;
3) patologie acute o croniche che richiedono la partecipazione attiva del familiare nel trattamento sanitario;
4) patologie dell’infanzia e dell’eta’ evolutiva aventi le caratteristiche di cui ai precedenti numeri 1, 2, e 3 o per le quali il programma terapeutico e riabilitativo richiede il coinvolgimento dei genitori o del soggetto che esercita la potestà.
Congedo per gravi motivi è coperto da contributi validi per la pensione?
Familiari per cui è possibile chiedere il congedo
A differenza del congedo biennale legge 151 che prevede il requisito di convivenza, con questa tipologia di congedo biennale non retribuita, possono farne richiesta per i membri della propria famiglia anagrafica, dei soggetti di cui all’articolo 433 del codice civile anche se non conviventi, dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi.
Familiare all’estero
Anche in questo congedo viene evidenziata la patologia invalidante acuta certificata, anche se non vi è obbligo di convivenza e quindi almeno questo requisito è superato. La normativa quando precisa patologie acute e handicap grave, chiarisce che devono essere certificati dal SSN italiano.
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