Buoni fruttiferi di Poste Italiane in prescrizione: ecco come compilare il modulo per diffida
Buoni fruttiferi postali, ecco come richiedere il rimborso per quelli caduti in prescrizione
Molti risparmiatori che investono nei buoni fruttiferi postali ci chiedono entro quanto tempo questi cadono in prescrizione, e quando si può chiedere il rimborso. A queste domande possiamo rispondere facendo riferimento alle linee guida informative della Cassa Depositi e Prestiti, queste mettono in evidenza che i buoni fruttiferi postali cartacei cadono in prescrizione dopo 10 anni dalla data di scadenza.
Che cosa significa: cade in prescrizione. Ciò vuol dire che il titolo non è più rimborsabile, quindi non si ha più il diritto al rimborso del capitale quanto meno degli interessi maturati.
Poniamo l’attenzione anche sui depositi, così detti, “dormienti”, questi sono quelli emessi dopo il 14 aprile 2001. Il loro importo verrà versato al Fondo istituto presso il MEF, una volta trascorsi i 10 anni dalla loro scadenza e non potranno più essere rimborsati.
Invece i buoni fruttiferi postali dematerializzati vengono rimborsati alla data di scadenza.
Buoni fruttiferi in prescrizione: quando è possibile il rimborso
Riportiamo qui il caso di una signora che dopo qualche anno ha ritrovato un buono fruttifero emesso nel 1995. Si è presentata agli sportelli postali per la riscossione, ma gli è stato riferito che il buono è caduto in prescrizione il 15 febbraio 2016, quindi non è più rimborsabile. La signora perplessa si è posta una domanda: “come mai Poste Italiane invia tanta pubblicità ma non comunica la data di scadenza dei buoni fruttiferi?”
L’Aduc, associazione per i Diritti degli Utenti e Consumatori, ha risposto in modo veloce e diretto, spiegando che i buoni in suo possesso sono quelli della serie AD emessa fino al 31 ottobre 1995, con una durata di 11 anni, più i 10 anni per la prescrizione, si calcola che l’ultimo giorno utile per la riscossione era il 15 febbraio 2016, quindi non più rimborsabile. Bisogna anche dire che in passato i buoni fruttiferi postali potevano essere riscossi anche oltre il periodo di prescrizione.
Oggi invece con la trasformazione della Cassa Depositi e Prestiti in società per azioni, tutti i buoni fruttiferi postali emessi fino al 13 aprile 2001 sono passati in gestione al Ministero dell’Economia e delle Finanze. Questi sono stati equiparati ai titoli del debito pubblico e quindi disciplinati con le stesse norme, includendo anche quelle relative alla prescrizione. La norma dice: “I diritti dei titolari dei buoni si prescrivono dopo dieci anni dalla loro scadenza e non sono previste eccezioni. Non sono previsti avvisi di scadenza”.
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Buoni fruttiferi postali in prescrizione: modulo pdf diffida
Mettiamo qui in evidenza in quale caso è possibile chiedere il rimborso dei buoni fruttiferi anche dopo la prescrizione.
L’Aduc ha informato che i buoni fruttiferi della serie AA1 e AA5 emessi dal 28 dicembre 2000, hanno entrambi la stessa scadenza. Infatti sul retro dei buoni non è stato apposto il timbro con i relativi aggiornamenti delle condizioni, per questo si può far richiesta del rimborso.
Ciò vale anche per le serie P e O emesse prima del 1986. Per questi buoni, Poste Italiane è stata accusata più volte, di aver rimborsato interessi inferiori a quelli dovuti.
Il risparmiatore può chiedere il rimborso legittimo tramite la presentazione di una diffida, compilando il seguente modulo qui scaricabile.
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