Bollo auto non pagato? Ecco quando arriva l’ufficiale giudiziario
nel caso di mancato pagamento del bollo auto si può ricevere una visita dell’ufficiale giudiziario. Ecco in quali casi
L’automobilista nel caso in cui si dimentichi di pagare il bollo auto e nel frattempo non sia arrivata nessuna richiesta di pagamento, se sono passati 3 anni il debito non è più dovuto, in quanto cade in prescrizione.
Ma se invece, la Regione o l’Agenzia delle Entrate iscrive a ruolo Imposta non pagata, in carica la Riscossione a procedere con l’esecuzione forzata del debito. Questa procedura deve essere sempre preceduta dalla notifica di una cartella di pagamento. I tempi di prescrizione non partono dall’iscrizione al ruolo, ma dal momento in cui si riceve si viene notificata la cartella esattoriale, in quanto il debitore non è ancora a conoscenza dell’evento ma ne viene a conoscenza soltanto nel momento in cui viene notificata la cartella di pagamento.
Bollo auto: come arriva la cartella di pagamento
La cartella esattoriale per il mancato pagamento del bollo auto può arrivare in due modi diversi: tramite raccomandata A/R o tramite PEC cioè la posta elettronica certificata per chi l’ha attiva, altrimenti è possibile ricevere anche una visita dell’ufficiale giudiziario, che è un ruolo di giuridico incaricato alla notificazione, all’esecuzione e ai protesti e quindi è incaricato alla procedura di esecuzione forzata di debiti non riscossi
Bollo auto: la procedura di pagamento
Il contribuente che riceve la cartella esattoriale ha due alternative e avrà tempo 60 giorni per regolarizzare la propria posizione. Può decidere di pagare il debito o può opporsi al pagamento tramite una procedura ben precisa. Durante questo periodo il contribuente ha la possibilità di circolare con la sua auto finché non gli viene applicato il fermo amministrativo del veicolo.
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Il fermo amministrativo del veicolo e segue la stessa procedura della notifica di pagamento, cioè viene notificato in anticipo tramite apposito preavviso per cui il contribuente ha la facoltà di sanare debito o di effettuare il ricorso. Nel momento in cui si superano i tempi previsti e il contribuente non ha provveduto a pagare il debito o a fare richiesta di opposizione, può attendersi l’arrivo dell’ufficiale giudiziario preposto all’esecuzione forzata in ogni momento.
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