Permessi legge 104 per assistere il familiare, è obbligatoria la residenza?

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11/09/2018

Permessi legge 104 art. 3 coma 3, la residenza è obbligatoria con il disabile con handicap grave? Come si può ovviare?

Permessi legge 104 per assistere il familiare, è obbligatoria la residenza?

Permessi legge 104: Salve, sono un insegnante a tempo indeterminato e vorrei sapere se posso usufruire dei permessi legge 104 per mio suocero. Mio suocero ha la legge 104 art. comma 3. Noi abitiamo in due appartamenti facenti parte dello stesso complesso. Attendo la risposta, grazie

La normativa non richiede la residenza con il familiare da assistere con handicap grave in base alla legge 104/92 art. 3 comma 3.

Requisiti richiesti per poter fruire dei permessi legge 104/92

  • essere lavoratori dipendenti (anche se con rapporto di lavoro part time) e assicurati per le prestazioni economiche di maternità presso l’Inps;
  • la persona che chiede o per la quale si chiedono i permessi sia in situazione di disabilità grave ai sensi dell’art. 3 comma 3 della legge 104/92 riconosciuta dall’apposita Commissione Medica Integrata ASL/INPS (art. 4, comma 1 L. 104/92);
  • mancanza di ricovero a tempo pieno della persona in situazione di disabilità grave.

Per ricovero a tempo pieno si intende quello, per le intere ventiquattro ore, presso strutture ospedaliere o simili, pubbliche o private, che assicurano assistenza sanitaria continuativa (circ. 155/2010).

Permessi legge 104/92: la circolare Funzione Pubblica n. 1/2012

Particolare attenzione vige su chi assiste il familiare con handicap grave con una residenza distante più di 150 km. Su questo punto è intervenuta la circolare del Dipartimento Funzione Pubblica n. 1/2012.

Circolare Funzione Pubblica n. 1/2012: L’art. 6, comma 1, del d.lgs n. 119 del 2011 ha modificato l’art. 33 della l. n. 104 del 1992 aggiungendo il comma 3 bis. La disposizione prevede che “Il lavoratore che usufruisce dei permessi di cui al comma 3 per assistere persona in situazione di handicap grave, residente in comune situato a distanza stradale superiore a 150 chilometri rispetto a quello di residenza del lavoratore, attesta con titolo di viaggio, o altra documentazione idonea, il raggiungimento del luogo di residenza dell’assistito”.


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La circolare si riferisce al luogo di residenza del dipendente e della persona in situazione di handicap grave, e prevede che il presupposto per l’applicazione della norma è pertanto quello del luogo in cui è fissata la residenza anagrafica per entrambi i soggetti interessati.

Considerato che la finalità della norma è quella di assicurare l’assistenza alle persone disabili, in base alla legge occorre far riferimento alla residenza, che è la dimora abituale della persona, mentre non è possibile considerare il domicilio, che, secondo la definizione del c.c., è “nel luogo in cui essa ha stabilito la sede principale dei suoi affari ed interessi“.

Anche in questo caso, l’amministrazione potrà dare rilievo alla dimora temporanea (ossia, come visto, l’iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all’art. 32 del D.P.R. n. 223 del 1989) attestata mediante la relativa dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 2000.

Permessi legge 104/92 e coabitazione

Nel caso specifico non è richiesta la residenza, o la dimora temporanea. Lei può tranquillamente farne richiesta.

Inoltre, per convivenza si deve fare riferimento, in via esclusiva, alla residenza, luogo in cui la persona ha la dimora abituale, ai sensi dell’art. 43 cod. civ. Per l’accertamento del requisito della  “convivenza”, si ritiene condizione sufficiente anche la residenza nel medesimo stabile, stesso numero civico, anche se non nello stesso interno (appartamento) (msg. 6512/2010).

permessi legge 104

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