Riforma dello Sport 2023: contenuti, novità e nuove regole
Riforma dello Sport, il settore si prepara a cambiamenti importanti e che riguarderanno numerosi aspetti organizzativi e amministrativi. L’ultimo aggiornamento risale proprio al mese di novembre, quando è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Dl numero 163 del 2022.
Attraverso questo passaggio sono state attuate le nuove modifiche integrative al precedente decreto legge. Tutto ciò, con l’obiettivo di ridefinire attraverso una disciplina rinnovata e attuale i rapporti di lavoro del settore, nonché i compensi garantiti agli sportivi. In aggiunta, sono presenti anche nuovi canoni e aree tematiche.
Riforma dello Sport 2023: cosa cambierà a breve
Con la pubblicazione del nuovo decreto legge sono stati modificati alcuni elementi della riforma, nonché aggiunti dettagli importanti rispetto al decreto di ampia portata risalente al 2021. In realtà, il nuovo intervento del legislatore rappresenta una vera e propria riforma integrativa che prende le proprie basi dal lavoro precedente.
Tra le novità più importanti ci sono i nuovi interventi in ambito previdenziale. Nell’area dilettantistica i compensi sportivi risulteranno infatti assoggettati all’obbligo di contribuzione una volta superata la soglia di 5mila euro lorde annue. Cambia anche la soglia di esenzione dalla tassazione reddituale, che passerà da 10mila a 15mila euro l’anno.
Quest’ultimo rappresenta un passaggio importante e che sicuramente incontrerà il gradimento di collaboratovi sportivi dilettanti. La misura andrà inoltre a bilanciare l’estensione della platea di coloro che saranno tenuti ai versamenti Inps.
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I ruoli alternativi previsti dalla riforma: volontario o lavoratore sportivo
La nuova riforma delinea anche la distinzione tra due diverse figure di collaborazione del settore, che potranno assumere ruoli alternativi. Troviamo infatti il volontario, che potrà percepire solamente rimborsi spese (come avviene nel terzo settore). Oppure il lavoratore sportivo.
Quest’ultimo potrà risultare un atleta, allenatore, istruttore, direttore tecnico, direttore sportivo, preparatore atletico o tecnico amministrativo. Sono contemplate anche altre figure che potranno essere assunte tramite contratto co.co.co. oppure con altre modalità di natura subordinata.
A tutti i lavoratori sportivi si applicherà la disciplina ordinaria non solo in termini previdenziali, ma anche di tutela della malattia, dell’infortunio, della gravidanza, della maternità o genitorialità. Sono previste anche le tutele contro la disoccupazione involontaria, sulla base di quanto previsto dalla normativa giuridica.
Con la nuova Riforma dello Sport anche la ridefinizione del dilettantismo
In questo contesto si inserisce una nuova ridefinizione della nozione di dilettantismo, così come cambia anche il concetto di professionismo. Tutto ruoterà attorno alla definizione di tesseramento, che viene interpretato nel decreto di recente pubblicazione come segue.
“Il tesseramento è l’atto formale con il quale la persona fisica diviene soggetto dell’ordinamento sportivo ed è autorizzata a svolgere attività sportiva con una associazione o società sportiva e, nei casi ammessi, con una Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata o Ente di promozione sportiva”.
Cosa cambia con la riforma per lo sviluppo dell’attività sportiva con fini sociali
Importanti cambiamenti sono sopraggiunti anche rispetto all’estensione di legge prevista per l’attività sportiva con finalità sociali. In particolare, viene estesa l’area del dilettantismo in favore di tutte le associazioni e le società che assumono una delle forme giuridiche previste all’interno dell’articolo numero 6 del Dl 36/2021. Queste devono inoltre essere costituite ai sensi dell’articolo 7 dello stesso decreto.
Sono incluse anche le associazioni e gli enti del terzo settore che hanno come attività principale l’organizzazione e la gestione di attività sportive dilettantistiche. Purché risultino iscritte al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Devono inoltre svolgere attività sportiva nelle varie forme, ma con prevalente finalità altruistica. Non vi sono invece distinzioni dirimenti riguardo l’attività agonistica, didattica, formativa, fisica oppure motoria.
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