Superbonus 110% e debiti con il Fisco, si può accedere alle agevolazioni?

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06/09/2020

Superbonus al 110% per interventi di efficientamento energetico, cosa succede se il contribuente ha debito con il Fisco, può chiedere le agevolazioni?

Superbonus 110% e debiti con il Fisco, si può accedere alle agevolazioni?

Il Superbonus 110% ha fatto il suo ingresso con il decreto Rilancio e consiste nella possibilità di detrarre dalle imposte il 110% delle spese sostenute per interventi di efficientamento energetico e adeguamento sismico degli edifici, completamente gratis e a carico del Fisco. Ma cosa succede se il richiedente le agevolazioni ha debiti pregressi? 

Debiti con il Fisco e superbonus al 110%

Buona sera.Vi sarei molto grato se mi potete risolvere un dubbio sul Ecobonus 110%.
Io possiedo un piccolo immobile unifamiliare su cui vorrei attivare gli interventi previsti dal Ecobonus 110%:i due trainanti e tutti gli altri trainati se ritenuti possibili dal tecnico.
La mia incertezza se posso o no usufruire dell’Ecobonus è questa: avendo un vecchio debito con il fisco, posso usufruire del credito del 110%?
Preciso che il debito di circa 38.000,00 euro è vecchio di oltre 15 anni, tolta questa piccola casetta sono nullatenente con una piccola pensione di vecchiaia di 550 euro mensili.
Inoltre non ho mai avuto alcuna iniziativa dalla Agenzia delle  Entrate nei miei confronti.
Io vorrei usufruire dell’Ecobonus.
Grazie per la risposta.

La detrazione fiscale 110% non ha limiti con il Fisco

In base all’ordinamento tributario nazionale all’art. 31 del dl n. 78 del 2010, nel quale la compensazione ai sensi delle disposizioni di cui all’articolo 17 del dlgs n. 241 del 1997 è preclusa laddove il contribuente che vuole beneficiare della stessa, sia debitore nei confronti dell’erario per un importo superiore a 1.500 euro.

Quindi,  crediti di imposta possono essere utilizzati soltanto dopo che sia sanato il debito con l’erario. 

La detrazione al 110% prevista per lavori di efficientamento energetico degli edifici, il decreto al comma 3 dell’articolo 121 afferma che non si applicano i limiti previsti dai vari decreti sopra menzionati, in quanto vengono sterilizzati i debiti fiscali scaduti che non sono rientranti nelle varie definizioni agevolate: rottamazione, rateizzazioni o sospensione giudiziale. 


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Nessuna limitazione potrà operare per il contribuente che ha debiti con il fisco e decide di usufruire della detrazione di imposta ripartita in quote annuali come previsto dalla normativa. 

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