Isee e giacenza annua: come escludere le somme derivanti da risarcimento danni?
Come fare in modo che nell’ISEE non siano conteggiate le somme derivanti da risarcimento danni (che non rilevano a livello del reddito)?
I trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari non sono assoggettabili all’IRPEF, ma cosa più importanti non rientrano tra i redditi che aumentano la ricchezza. Non costituiscono quindi reddito visto che si tratta di aiuti per far fronte a condizioni di disagio. Tra questi trattamenti rientrano anche le somme ricevute a titolo di risarcimento danno.
Risarcimento danni e ISEE
Una lettrice scrive per chiedere:
Buongiorno vi scrivo in qualità di mamma di una bimba di 12 anni affetta da pci dovuta ad un errore medico a cui è stato riconosciuto un risarcimento danni. Questa somma depositata su conto corrente non andrebbe dichiarata nella richiesta Isee come espresso nelle varie sentenze ma come e in che modo visto che va presentata la giacenza annua del conto corrente? Il ns governo non risponde a tale proposito e i Caf sono tenuti a dichiarare somme senza saperne la provenienza. Tutto a discapito degli indifesi che con questi parametri non rientrano mai in nessuna agevolazione . Grazie cordiali saluti. La legge c’è ma non si sa in che modo attuarla.
Il problema principale nei casi come quello che mi espone, è che essendo le cifre depositate su un conto corrente vanno inserite automaticamente nell’ISEE visto che rientrano nelle giacenze medie annue che l’istituto di credito rilascia e cui i CAF prendono i dati per la compilazione dell’indicatore economico.
Non vi è modo di scorporare tali cifre nel momento della compilazione dell’ISEE visto che il CAF non può riportare dati inesatti nella dichiarazione, ma come lei stessa fa notare la legge c’è e ci sono anche diverse sentenze (3 delle quali del TAR del Lazio dell’11 febbraio 2015) che stabiliscono che tali somme non devono essere considerate come aumento della ricchezza del nucleo familiare.
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Le tre sentenze in questione sono esecutive dal 2015 e proprio per questo devono essere prese in considerazione sia Ministero del Lavoro, sia dai Comuni, sia dall’INPS.I sistemi informatici dell’INPS, però, non sono stati aggiornati sulle novità introdotte dalle 3 setenze e, pertanto, sono rimasti sulle vecchie regole visto che nella compilazione dell’ISEE non ci sono voci che permettono di scorporare le somme derivanti da risarcimento danni.
A venire incontro al cittadino è l’Aduc che fornisce un prezioso consiglio al riguardo: “Il nostro consiglio e’ di presentare la richiesta di determinazione o rideterminazione della quota al Comune (art. 10, comma 6, DPCM 159/2013) fornendo loro la DSU (e non quindi rivolgendosi ai CAF o all’INPS) senza indicare i redditi non imponibili ai fini Irpef, specificando espressamente, in una separata istanza allegata alla richiesta, che ai fini della determinazione della quota sociale l’ISEE dovra’ essere calcolato secondo la vigente disciplina normativa, ovverosia secondo quanto previsto dal DPCM n. 159 del 3 dicembre 2013 come modificato dalle sentenze del TAR Lazio, Sez. I, n. 2454/15, n. 2458/15 e n. 2459/15, e chiarendo che nel caso in cui i sistemi informatici dell’INPS calcolassero illegittimamente l’ISEE sara’ onere dell’amministrazione provvedere al corretto ricalcolo disapplicando l’ISEE illegittimamente fornito dall’INPS.”
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