Anticipo Naspi per aprire partita Iva: i casi di esclusione e compatibilità
Anticipo Naspi per aprire un’attività con partita Iva, i casi di compatibilità e di esclusione nella circolare Inps, e cosa fare in caso di rifiuto.
Anticipo Naspi per aprire un’attività autonoma con partita Iva, un lettore ci chiede spiegazioni in riferimento alla sua pratica negata. L’Inps nella circolare numero o174/2017 ha chiarito i vari aspetti di compatibilità ed esclusione per accedere alla prestazione.
Anticipo Naspi per aprire partita Iva
Un lettore mi ha contattato su facebook e mi ha chiesto: “Buongiorno, mi è stata rifiutata una pratica NASPI anticipata in quanto professionista iscritto alla gestione separata, l’Inps fa riferimento alla circolare 174/2017. Stavo cercando un qualche appiglio o precedente da portare in evidenza alla sede Inps di competenza per un riesame della pratica. Il codice ateco richiesto è 620200, professionista con nessuna cassa di riferimento, quindi iscritto alla gestione separata, nel rifiuto non menzionano il tipo di attività ma soltanto la gestione separata. La ringrazio per qualsiasi informazione vorrà darmi.”
Esaminiamo la circolare oggetto del rigetto da parte dell’Inps della pratica Naspi presentata per anticipo prestazione.
Casi di compatibilità circolare Inps
La circolare INPS n. 174/2017 individua le attività compatibili per le quali è possibile accogliere la domanda di anticipazione NASpI, nello specifico si tratta di:
- attività professionale esercitata da liberi professionisti anche iscritti a specifiche casse, in quanto attività di lavoro autonomo;
- attività di impresa individuale commerciale, artigiana, agricola;
- sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa;
- costituzione di società unipersonale (S.R.L., S.p.A. o S.R.L.s.) caratterizzata dalla presenza di un unico socio;
- costituzione o ingresso in società di persone (S.n.c. o S.a.s) in quanto il reddito derivante dall’attività svolta dal socio
nell’ambito della società è fiscalmente qualificato reddito di impresa; - costituzione o ingresso in società di capitali (S.r.L) per la medesima considerazione sulla natura del reddito derivante dall’attività in ambito societario, qualificato anch’esso fiscalmente reddito di impresa.
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Il codice Ateco 62.02.00 consulenza nel settore delle tecnologie dell’informatica prevede l’iscrizione alla gestione autonoma essendo un’attività di lavoro autonomo.
La normativa specifica che i periodi di iscrizione alla Gestione separata non sono utili né per il diritto né per la durata per la misura dell’indennità NASpI. L’iscrizione alla gestione separata non è un ostacolo alla concessione all’indennità, ove il lavoratore possieda i requisiti previsti dalla legge.
L’Inps specifica che: «Il beneficiario della prestazione deve, a pena di decadenza, informare l’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività cui si riferiscono i compensi, o dalla presentazione della domanda di NASpI se la suddetta attività era preesistente, dichiarando il reddito annuo che prevede di trarne anche ove sia pari a zero.»
Va precisato che il reddito annuo dell’attività non deve superare il valore annuo di 4.800 euro
Quindi, il rifiuto dell’Inps, a mio avviso non è chiaro. Le consiglio di contattare l’Inps, anche tramite il servizio dedicato “Inps risponde” e capire la vera motivazione del rifiuto e chiedere maggiori spiegazioni riguardo la sua posizione.
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